Art. 14

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

In vigore dal 31 lug 1982
La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale. Si applicano le disposizioni degli .
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