Art. 8

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 30 mag 1982
L'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: "Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85".
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