Art. 10

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 29 dic 1983
Le rendite liquidate ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, in atto erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base della retribuzione annua di L. 4.319.000. A partire dal 1 luglio 1983 le rendite di cui al comma precedente sono riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge. Restano assorbiti gli assegni mensili di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 306.
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