Art. 11

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 1 gen 2007
Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all' della legge 5 maggio 1976, n. 248, è ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale. A partire dal 1 luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge. In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilità permanente previsto dagli , primo comma, e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, è ridotto dall'80 al 65 per cento. Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonchè le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento .
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