Art. 4

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 30 mag 1982
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all'articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' della legge 8 agosto 1972, n. 457. A tal fine i lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati. Quando la durata della inabilità si prolunga oltre i 90 giorni anche non continuativi, la misura dell'indennità è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.
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