Art. 52
LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
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L'articolo disciplina l'affitto dei terreni di montagna usati per l'alpeggio. Per questi terreni è possibile concordare una durata contrattuale più breve rispetto a quella generale prevista dall'articolo 1. Questa possibilità si applica solo se sono presenti edifici e attrezzature sia per ospitare il personale sia per ricoverare il bestiame. In ogni caso, la durata del contratto non può essere inferiore a sei anni.
La norma introduce una deroga alla durata ordinaria dei contratti di affitto per adattarsi alle specifiche esigenze dell'alpeggio montano dotato di strutture ricettive.
Si applica a proprietari e affittuari che stipulano contratti di affitto relativi a terreni montani destinati ad alpeggio provvisti delle necessarie strutture.
Un proprietario concede in affitto a un allevatore un pascolo di montagna per l'alpeggio, completo di baita per i custodi e stalla per gli animali. Le parti decidono di concordare un contratto della durata di sei anni, sfruttando la deroga consentita dalla norma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.