Art. 58
LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
In vigore dal 6 mag 1982
(Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione
di tutte le disposizioni incompatibili)
Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.
Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.
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