Art. 56
LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
In vigore dal 6 mag 1982
(Contratti per i quali è esclusa l'applicazione
della presente legge)
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali nè alle concessioni per coltivazioni intercalari nè alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.
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