Art. 52
LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
In vigore dal 6 mag 1982
(Terreni montani destinati ad alpeggio)
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall', purchè non inferiore a sei anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-05-03;203#art-52