Art. 52 · LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

Art. 52

LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

In vigore dal 6 mag 1982
(Terreni montani destinati ad alpeggio) Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall', purchè non inferiore a sei anni.
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