Convenzione

Art. 30

Entrata in vigore

In vigore dal 8 nov 1982
. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio Degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, nonché le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione. 3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dal trasporto internazionale marittimo ed aereo, firmata il 12 aprile 1949, è abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione, in conformità al precedente paragrafo 2. 4. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno Stato contraente relativa ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio incluso successivo alla firma della presente Convenzione e fino alla sua entrata in vigore, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo