Convenzione
Art. 28
Funzionari diplomatici e consolari
In vigore dal 11 giu 1982
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(Funzionari diplomatici e consolari)
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-28