Convenzione

Art. 31

Denuncia

In vigore dal 11 giu 1982
. (Denuncia) 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 15 novembre 1979 in duplice esemplare originale, in lingua italiana, spagnola e francese, prevalendo quest'ultimo in caso di contestazione. Per il Governo della Repubblica italiana Francesco REVIGLIO Per il Governo Repubblica argentina Alessandro ESTRADA
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-31

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