Convenzione
Art. 24
Disposizioni per eliminare la doppia imposizione
In vigore dal 11 giu 1982
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(Disposizioni per eliminare la doppia imposizione)
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Argentina: se un residente dell'Argentina riceve redditi provenienti dall'Italia, tali redditi saranno esclusi dalla base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta argentina.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta argentina, in ogni caso, sarà considerata come prelevata con l'aliquota del:
a) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell';
b) 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell';
c) 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'.
5. Se, ai sensi della legislazione argentina, l'imposta argentina sugli utili delle imprese, prevista all' della presente Convenzione, non è prelevata, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, detto ammontare si considererà pagato agli effetti del paragrafo 2 del presente articolo nei limiti del 15 per cento dell'ammontare di detti utili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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