Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 11 giu 1982
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(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plus-valori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) nel caso dell'Argentina:
1) l'imposta sui redditi (impuesto a las ganancias);
2) l'imposta sui redditi di carattere occasionale (impuesto a los beneficios de caracter eventual);
3) l'imposta sul capitale delle imprese (impuesto al capital de las empresas);
4) l'imposta sul patrimonio netto (impuesto sobre el patrimonio neto)
(qui di seguito indicate quali "imposta argentina");
b) nel caso dell'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-2