Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 11 giu 1982
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(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Argentina" designa la Repubblica argentina;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del caso, l'Argentina o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) per quanto concerne l'Argentina: il Ministero dell'economia - Segreteria di Stato per le finanze (Ministerio de economia - Secreturia de Estado de hacienda);
ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-3