Convenzione
Art. 20
Professori e ricercatori
In vigore dal 11 giu 1982
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(Professori e ricercatori)
I professori e i ricercatori i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, con lo scopo di insegnarvi o di effettuare delle ricerche presso un'università, collegio, scuola od ali analogo istituto e che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che dette remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto primo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-20