Convenzione

Art. 17

Artisti e sportivi

In vigore dal 11 giu 1982
. (Artisti e sportivi) 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista ci teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo I, le remunerazioni od utili, gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente ed in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le prestazioni nell'altro Stato sono finanziate per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona residente dell'altro Stato contraente, diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli , soltanto nell'altro Stato contraente se detta altra persona è finanziata per la maggior parte con fondi pubblici dell'altro Stato) di una sua suddivisione politica od ente locale.
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