Convenzione

Art. 14

Professioni indipendenti

In vigore dal 11 giu 1982
. (Professioni indipendenti) 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente, se: a) l'interessato disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; b) egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell'anno solare. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo