Convenzione
Art. 30
30 / 31Entrata in vigore
In vigore dal 8 nov 1982
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio Degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione;
b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, nonché le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dal trasporto internazionale marittimo ed aereo, firmata il 12 aprile 1949, è abrogata.
Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione, in conformità al precedente paragrafo 2.
4. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno Stato contraente relativa ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio incluso successivo alla firma della presente Convenzione e fino alla sua entrata in vigore, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;282#art-c-30