Art. 11
LEGGE 4 marzo 1982, n. 68
In vigore dal 25 mar 1982
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.
Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il termine di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.
Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo .
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