Art. 6
LEGGE 4 marzo 1982, n. 68
In vigore dal 25 mar 1982
Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:
1) richiamo;
2) dichiarazione di biasimo;
3) esonero dall'incarico.
Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.
La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.
L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.
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