Art. 8

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.
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