Art. 15
LEGGE 4 marzo 1982, n. 68
In vigore dal 25 mar 1982
I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell' della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
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