Art. 18

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

In vigore dal 25 mar 1982
Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purchè iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.
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