Art. 21
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Licenza di vendita di generi di monopolio
Il beneficio di cui all' non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.
Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.
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