Art. 16

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Decadenza del diritto Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell', già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
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