Art. 17
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività
I profughi di cui all', i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.
Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.
Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.
Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.
Storico versioni
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