Art. 22

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Autotrasporto di persone o di cose I profughi di cui all', che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero. Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.
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