Art. 16 · LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Art. 16

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Decadenza del diritto Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell', già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
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