Art. 22
LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741
In vigore dal 17 dic 1981
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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