Art. 18

LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741

In vigore dal 17 dic 1981
Pareri degli organi consultivi I limiti di importo previsti dal primo comma dell', lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire. I limiti di importo previsti dal primo comma dell', lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell' del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431. È elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell' del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, numero 1. Sulle vertenze di cui agli , lettera g), e 17, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dall', terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431. Il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.
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