Art. 19
LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741
In vigore dal 17 dic 1981
Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio
Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-10;741#art-19