Art. 17

LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741

In vigore dal 3 nov 1984
Ricorsi in materia di revisione prezzi Ai ricorsi di cui all', primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all', primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale audizione del giudice amministrativo. L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere .
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