Art. 143

In vigore dal 15 dic 1981
(Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) Dopo l' della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente: "Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-143

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