Art. 147
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
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