Art. 147

Art. 147

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In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo) Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
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