Art. 147
158 / 159In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-147