Art. 139

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell' delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia) Nell' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell' del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-139

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