Convenzione
Art. 18
Pensioni e annualita
In vigore dal 10 dic 1981
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(Pensioni e annualità)
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.
3. Le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-18