Convenzione
Art. 22
Altri redditi
In vigore dal 10 dic 1981
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(Altri redditi)
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono in conformità alla legislazione di detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-22