Convenzione
Art. 13
Utili derivanti dall'alienazione di beni
In vigore dal 10 dic 1981
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(Utili derivanti dall'alienazione di beni)
1. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte delle proprietà aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività professionale, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di:
a) azioni di una società, il cui patrimonio consiste
principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e
b) quote di partecipazione in una società di persone o in un'associazione commerciale (trust), il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato contraente di prelevare, in conformità alla propria legislazione, un'imposta sugli utili realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-13