Convenzione

Art. 14

Professioni indipendenti

In vigore dal 10 dic 1981
. (Professioni indipendenti) 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente: a) non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o b) non soggiorni nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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