Convenzione

Art. 23

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Qualsiasi Parte contraente può, in qualunque momento, denunziare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denunzia diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-23

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