Convenzione
Art. 21
In vigore dal 26 set 1981
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1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.
2. Qualsiasi Parte contraente può, nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio specificato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare atti.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata in merito ai territori in essa specificati, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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