Convenzione

Art. 22

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati I-III e/o per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale. 2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'applicazione della presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione prevista all', paragrafo 2, può, per il territorio in oggetto, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo. 3. Non è ammessa nessun'altra riserva. 4. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla in blocco o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diventerà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
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