Convenzione

Art. 20

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell', non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-20

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