Convention 147
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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Ogni membro che ratifichi la presente convenzione si impegna:
a) ad emanare una legislazione relativa alle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza comprese quelle relative alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro ed al suo effettivo al fine di assicurare la salvaguardia della vita umana a bordo delle navi;
ii) ad un regime adeguato di sicurezza sociale;
iii) alle condizioni d'impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo, nella misura in cui, a suo avviso, non siamo coperte da convenzioni collettive o stabilite da tribunali competenti in un modo che vincoli nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessata ed a verificare che le disposizioni di una tale legislazione equivalgono, nell'insieme, alle convenzioni o agli articoli di convenzioni ai quali si fa riferimento nell'allegato della presente convenzione, nella misura in cui il membro non sia altrimenti tenuto a dare effetto alle convenzioni in questione;
b) ad esercitare effettivamente la propria giurisdizione o il proprio controllo sulle navi immatricolate sul proprio territorio per quanto attiene:
i) alle norme di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro e al suo effettivo, prescritte dalla legislazione nazionale;
ii) alla attuazione del regime di sicurezza sociale prescritto dalla legislazione nazionale;
iii) alle condizioni di impiego a bordo ed agli accordi relativi alla vita di bordo prescritti dalla legislazione nazionale o determinati da tribunali competenti in modo da vincolare nello stesso modo gli armatori e la gente di mare interessati.
c) a verificare che delle misure assicuranti un controllo efficace delle altre condizioni d'impiego a bordo e di altri accordi relativi alla vita di bordo siano, quando un membro non eserciti giurisdizione effettiva, concordati tra gli armatori o le loro organizzazioni ed organizzazioni di gente di mare costituite conformemente alle disposizioni fondamentali della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, e della convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949.
d) a fare in modo:
i) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorità competente e facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorità e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare, riguardanti il reclutamento di gente di mare su navi immatricolate sul proprio territorio e riguardanti l'esame dei reclami depositati in merito;
ii) che esistano delle procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorità competente facenti seguito, ove occorra, a consultazioni tripartite tra tale autorità e le organizzazioni rappresentative di armatori e di gente di mare riguardanti l'esame di ogni reclamo relativo all'ingaggio e formulato se possibile al momento dell'ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare della propria nazionalità su navi immatricolate in un paese straniero e ad assicurarsi che tali reclami, come ogni reclamo relativo all'ingaggio e formulato se possibile al momento dell'ingaggio stesso, sul proprio territorio, di gente di mare straniera, su navi immatricolate in un paese straniero, siano prontamente trasmesse dall'autorità competente, all'autorità competente del paese nel quale è immatricolata la nave, unitamente ad una copia al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro;
e) a fare in modo che la gente di mare impegnata in navi immatricolate sul proprio territorio sia convenientemente qualificata o addestrate alle funzioni per le quali è reclutata, tenuto conto della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare del 1970;
f) a verificare mediante ispezione od altri mezzi adeguati che le navi immatricolate sul proprio territorio siano conformi alle convenzioni internazionali del lavoro applicabili in vigore che esso abbia ratificate, alla legislazione richiesta dal comma a) del presente articolo e, nella misura in cui, tenuto conto della legislazione nazionale, lo si considera appropriato, alle convenzioni collettive;
g) ad effettuare una inchiesta ufficiale su tutti gli incidenti marittimi gravi riguardanti delle navi immatricolate sul proprio territorio, in particolare quando vi siano feriti o perdite di Vite umane, il rapporto finale di tale inchiesta dovendo normalmente essere reso pubblico.
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