Convention 147
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-7-3