Convention 147
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La presente Convenzione è aperta alla ratifica dei Membri che sono parti degli strumenti internazionali qui sotto elencati o, per quanto attiene a quelli previsti dal comma c) ne hanno applicato le disposizioni:
a) la convenzione internazionale per la salvaguardia delle vite umane in mare del 1960 o del 1974, od ogni convenzione di revisione di queste due convenzioni;
b) la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 ed ogni convenzione comportante la revisione della stessa;
c) le norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1960, o la convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1972, od ogni convenzione che comporti la revisione di tali strumenti internazionali.
2. La presente convenzione è inoltre aperta alla ratifica di ogni Membro che si impegni, al momento della detta ratifica a soddisfare le condizioni alle quali il paragrafo precedente subordina la ratifica e che non abbia ancora adempito.
3. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-5-3