Convenzione 133Parte II

Art. 6

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La superficie delle mense destinate agli ufficiali od al personale subalterno non sarà inferiore a 1 metro quadro (10,76 piedi quadri) per ogni posto a sedere previsto. 2. Ogni mensa sarà dotata di tavoli e di sedie omologati, fissi o amovibili, in numero sufficiente per il maggior numero probabile di membri dell'equipaggio che li utilizzeranno contemporaneamente. 3. I seguenti impianti saranno in ogni momento utilizzabili, quando i membri dell'equipaggio sono a bordo: a) un frigorifero di comodo accesso e di capacità sufficiente per il numero di persone che utilizzano la o le mense; b) impianti che permettono di disporre di bevande calde; c) impianti di distribuzione di acqua fresca. 4. L'autorità competente potrà concedere deroghe alle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardante la sistemazione delle mense, nella misura in cui le condizioni particolari esistenti a bordo delle navi passeggeri lo esigano.
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