Convenzione 133›Parte I
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
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Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s'impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:
a) alle disposizioni delle parti II e III della convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
b) alle disposizioni della parte II della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-3-2